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Geom. Alberto Baccarini
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Studio Tecnico Topografico
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Rilievi Topografici con Strumentazioni Tradizionali e GPS - Rilievi Architettonici - Tracciamenti - Pratiche e Consulenze Catastali - Progettazione - Certificazione Energetica degli Edifici |
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La Certificazione Energetica degli Edifici in Lombardia |
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Alcuni chiarimenti con riferimenti normativi, in merito all'obbligo di dotazione di Attestato di Certificazione Energetica nelle compravendite e nei contratti di locazione di immobili.
Quanto segue ha valore e deve essere applicato solo per gli edifici ricadenti nel territorio della Regione Lombardia. La Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.) pubblicato sul BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 stabilisce quanto segue: - Art. 25 - (Certificazione e diagnosi energetica) 4.1. In considerazione delle finalità della normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi di certificazione le unità immobiliari prive dell’impianto di riscaldamento ed in particolare quelle aventi le seguenti destinazioni d’uso: a) box e autorimesse anche multipiano; b) cantine e locali adibiti a deposito; c) strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.L’obbligo di certificazione energetica non si applica altresì agli edifici dichiarati inagibili, nonché a quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa. 4 bis. L’attestato di certificazione energetica, redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L'attestato di certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, all'atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia. 4 ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dal 1 luglio 2010, l’attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-bis è consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale. 4 quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l’aggiudicatario consegna al proprietario dell’edificio l’attestato di certificazione energetica di cui al comma 4 bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di allegazione o di consegna dell'attestato di certificazione energetica, secondo quanto indicato ai commi 4 bis e 4 ter, il proprietario o il locatore è tenuto ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini sopra previsti per la consegna dell'attestato stesso, da parte dell'aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus o del contraente, al proprietario dell'immobile. - Art. 27 - (Sanzioni) 17 bis. Il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 25, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila. Se l’attestazione comporta l’assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell’edificio in oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni caso, l'attestato di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità stabilite dalla Giunta regionale è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale. 17 quinquies. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila. 17 sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila. 17 septies. L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione energetica. 17 octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione per sei mesi dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità comporta la cancellazione dall'elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l'accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione. 17 decies. Gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 4 bis, non si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo, finalizzata alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità. Non si applicano inoltre nei casi di delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali. (scarica il testo completo della L.R. 24/2006) La D.g.r. 22 dicembre 2008 - n. 8/8745 (Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici) stabilisce quanto segue: 9. Certificazione energetica degli edifici 9.1 Gli edifici per i quali, a decorrere dal 1º settembre 2007, verra` presentata la denuncia di inizio attivita` o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolga piu` del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento e` asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica, di cui al punto 10, redatto secondo lo schema definito all’Allegato C. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario dell’edificio, gli edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzato risulti superiore al 20% dell’esistente, nonche´ nei casi di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica relativo: a) all’intero edificio esistente comprensivo dell’ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico; b) all’ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da un impianto termico ad essi dedicato. Le disposizioni di cui sopra valgono, per le stesse tipologie di interventi, anche se non subordinati a titoli abilitativi. 9.2 Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 9.1, sono soggetti all’obbligo dell’attestato di certificazione energetica, di cui al punto 10, secondo la seguente gradualita` temporale: a) a decorrere dal 1º settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unita` immobiliari che lo compongono, effettuata con un unico contratto. Ai fini dell’applicazione del presente punto, anche in deroga alla definizione di cui al precedente punto 2, lettera o), non si considera, in ogni caso, «intero edificio» l’ente edilizio a qualsiasi uso destinato, quando esso faccia parte di un piu` ampio organismo edilizio contraddistinto dalla condivisione di strutture edilizie portanti e portate (a tal fine essendo del tutto irrilevanti eventuali elementi decorativi) edificato sulla base di uno o piu` provvedimenti edilizi abilitativi che lo riguardino esclusivamente; b) a decorrere dal 1º settembre 2007 ed entro il 1º luglio 2010, nel caso di edifici di proprieta` pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1.000 m2. In caso di trasferimento a titolo oneroso dell’edificio in oggetto, lo stesso dovra` tempestivamente essere dotato di attestato di certificazione energetica anche ai fini dell’allegazione dello stesso all’atto; c) a decorrere dal 1º settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unita` immobiliare interessata e` necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalita` degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia` formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima; d) a decorrere dal 1º gennaio 2008, nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia «Plus», nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati. Per contratto «nuovo» deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1º gennaio 2008. Per contratto «rinnovato» deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza degli effetti dal 1º gennaio 2008. E` fatto obbligo, per l’aggiudicatario del servizio, dotare l’edificio interessato di attestato di certificazione energetica dell’edificio, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, fermo restando l’obbligo di cui al successivo punto 9.3, anche prima di tale scadenza; e) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unita` immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale; f) a decorrere dal 1º luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unita` immobiliari; g) a decorrere dal 1º luglio 2010, nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o piu` unita` immobiliari. Per contratto «nuovo» deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1º luglio 2010. Per contratto «rinnovato» deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza dal 1º luglio 2010. In tali casi l’attestato di certificazione energetica deve essere consegnato alla controparte, in copia dichiarata conforme all’originale. 9.3 Nel caso di atti di trasferimento a titolo oneroso aventi ad oggetto gli edifici sopra considerati, l’attestato di certificazione energetica, di cui al punto 10, deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme, all’atto di trasferimento stesso nei casi per i quali e` posto l’obbligo di dotazione a partire dalle date di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2. 9.4 L’obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purche´ le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1º gennaio 2008 e purche´ le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal presente punto 9. 9.5 L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica, di cui al presente punto 9, e` esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonche´ di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprieta` o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali. 9.6 L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica, di cui al presente punto 9, e` esclusa quando l’edificio, o la singola unita` immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio. 9.7 Nel caso in cui alcuni o tutti i dati, riferiti all’involucro o ai diversi sottosistemi dell’impianto termico non fossero disponibili, l’attestato di certificazione dell’edificio, di cui al punto 10, e` comunque richiesto. In tal caso il Soggetto certificatore, di cui al successivo punto 16, nell’attestazione della prestazione energetica dell’edificio dovra` attenersi a quanto indicato all’Allegato E della deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 e successive modifiche ed integrazioni. 10. Attestato di certificazione energetica 10.1 L’attestato di certificazione energetica, di cui all’Allegato C, e` il documento sintetico attestante i risultati della certificazione energetica dell’edificio a cui esso si riferisce. 10.2 L’attestato di certificazione energetica puo` riferirsi a una o piu` unita` immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio. L’attestato di certificazione energetica riferito a piu` unita` immobiliari puo` essere prodotto solo nel momento in cui le stesse siano servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento, abbiano la medesima destinazione d’uso e sia presente un unico proprietario o un amministratore. Qualora l’attestato si riferisca alla certificazione di piu` unita` immobiliari il Soggetto certificatore, di cui al punto 16, e` tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia, conforme all’originale, dello stesso. La certificazione energetica di una singola unita` immobiliare puo` basarsi sull’attestato di certificazione energetica riferito alla stessa o su quello riferito a piu` unita` immobiliari, purche´ l’attestato medesimo comprenda anche l’unita` immobiliare considerata. Qualora l’edificio oggetto di certificazione energetica sia costituito da piu` unita` immobiliari, servite da impianti termici autonomi, e` previsto l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica per ciascuna unita` . 10.3 L’attestato di certificazione energetica e` idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore, registrato nel catasto energetico di cui al successivo punto 18 e timbrato per accettazione dal Comune di competenza. Attraverso l’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore assume la responsabilita` di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilita` di cui al successivo punto 16.5. L’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica e` implicita nella dichiarazione di conformita` resa dallo stesso certificatore e dallo stesso firmata in calce al documento. Pertanto l’obbligo di allegazione di cui al precedente punto 9, e` assolto mediante allegazione dell’attestato di certificazione energetica, di cui all’Allegato C. 10.4 L’attestato di certificazione energetica ha una idoneita` massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L’idoneita` dell’attestato decade prima del periodo sopra indicato per le sole unita` immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica. Esso decade altresi` per le sole unita` immobiliari che dovessero mutare la destinazione d’uso. A tal fine, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici, gia` dotati di attestato di certificazione energetica, dovra` essere inserito nell’atto, per dichiarazione resa dall’alienante, l’inesistenza di cause determinative delle decadenze di cui sopra. 10.5 Negli edifici di proprieta` pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attivita` Produttive il 20 luglio 2004, l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico. 10.6 Nel caso in cui sia previsto l’obbligo di dotazione o allegazione dell’attestato di certificazione energetica questo sostituisce l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 cosi` come modificato e integrato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311. 10.7 Nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia «Plus», nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico, e nel caso di edifici privati, l’attestato di certificazione deve essere aggiornato, senza oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque intervento che comporti la decadenza dello stesso secondo quanto indicato al precedente punto 10.4. 10.8 Nel caso in cui sia stato predisposto l’attestato di certificazione energetica in conformita` alle presenti disposizioni, lo stesso potra` essere utilizzato, in sostituzione dell’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 11 del d.lgs. del 19 agosto 2005, n. 192, cosi` come modificato con d.lgs. del 29 dicembre 2006, n. 311, per gli edifici ricadenti nel territorio della Regione Lombardia per i quali non ricorrono gli obblighi di dotazione e di allegazione ai relativi atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica secondo le presenti disposizioni. 10.9 L’attestato di certificazione energetica puo` essere richiesto dal proprietario dello stesso per qualsiasi tipologia di edificio anche nei casi non previsti dal presente provvedimento. 11. Targa energetica 11.1 La targa energetica, rilasciata dall’Organismo regionale di accreditamento, deve essere conforme al modello riportato nell’Allegato D. 11.2 La targa energetica puo` essere richiesta dal Soggetto certificatore per qualsiasi classe di consumo, riferita alla climatizzazione invernale o riscaldamento, di cui al successivo punto 15, riportata sull’attestato di certificazione energetica. 11.3 Nel caso di edifici di proprieta` pubblica o adibiti ad uso pubblico la targa energetica deve essere acquisita, a prescindere dalla classe di consumo degli stessi, qualora l’attestato di certificazione energetica sia riferito all’edificio, comprensivo di tutte le unita` immobiliari che lo compongono. 11.4 La targa deve essere esposta in un luogo che garantisca la sua massima visibilita` e riconoscibilita` . La targa energetica ha validita` per il periodo di idoneita` dell’attestato di certificazione energetica a cui si riferisce, secondo quanto previsto dal precedente punto 10.4. 11.5 Il contributo quale partecipazione alle spese di produzione della targa energetica, posto a carico del Soggetto certificatore e` dovuto all’Organismo regionale di accreditamento, ed e` fissato in C 50,00. 12. Procedura per la certificazione energetica degli edifici per i quali e` richiesto il titolo abilitativo 12.1 Ai fini della compilazione della relazione tecnica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, il progettista provvede ad effettuare i calcoli necessari per verificare la conformita` dell’edificio ai requisiti di prestazione energetica richiesti ai punti 5, 6 e 7 del presente provvedimento. Lo schema e la modalita` di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di cui sopra sono riportati nell’Allegato B. 12.2 Il proprietario dell’edificio deposita presso il Comune, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attivita` , la relazione di cui al precedente punto 12.1, in forma cartacea e in forma digitale. 12.3 Il proprietario dell’edificio, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatore, di cui al successivo punto 16, l’incarico di redigere l’attestato di certificazione energetica. La nomina deve essere comunicata al Comune di competenza entro l’inizio dei lavori. L’obbligo e` previsto anche nel caso in cui il proprietario dell’edificio sia un Ente pubblico. Qualora l’incarico sia revocato, il proprietario dell’edificio e` tenuto a darne comunicazione al Comune, indicando il nuovo Soggetto certificatore. 12.4 Il proprietario dell’edificio, nel caso di varianti al progetto che modifichino le prestazioni energetiche dell’edificio, deposita presso il Comune, in forma cartacea e in forma digitale, unitamente alla denuncia di inizio attivita` , ovvero successivamente se le varianti avvengono in corso d’opera, la relazione di cui al precedente punto 12.1, aggiornata secondo le varianti introdotte. 12.5 Il proprietario dell’edificio deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformita` delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui al punto 12.1 e suoi aggiornamenti di cui al punto 12.4, l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore e la ricevuta generata dal catasto energetico, di cui al successivo punto 18. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori e` inefficace. 12.6 Il Comune, a seguito del deposito dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio e contestualmente al rilascio del certificato di agibilita` o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, provvede a consegnare al proprietario dell’edificio una copia dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio appositamente timbrato per accettazione dal Comune. 12.7 Il rilascio da parte del Comune dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio debitamente timbrato e` subordinato alla verifica dell’avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato di redigere l’attestato di certificazione energetica, del contributo di C 10,00 dovuto all’Organismo regionale di accreditamento per la gestione delle attivita` connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere pagato all’Organismo regionale di accreditamento, secondo le indicazioni emanate dallo stesso. Il Comune puo` chiedere un contributo per la partecipazione ai costi relativi agli adempimenti di propria competenza. 13. Procedura per la certificazione energetica degli edifici esistenti 13.1 Il proprietario dell’edificio deposita, presso il Comune di competenza, l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore, di cui al successivo punto 16, e la ricevuta generata dal catasto energetico, di cui al successivo punto 18. Il Comune rilascia al proprietario dell’edificio una copia dell’attestato di certificazione energetica opportunamente timbrato per accettazione. 13.2 Il rilascio da parte del Comune dell’attestato di certificazione energetica e` subordinato a quanto previsto al precedente punto 12.7. (scarica il testo completo della D.G.R. 8745/2008) Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare le pagine del sito internet www.cened.it (sito ufficiale della Regione Lombardia) |
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