Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Alcuni Comuni cercano di fare cassa come possono.

In Provincia di Brescia (ma non solo) accade sempre più frequentemente che il cittadino si veda recapitare un atto di notifica ai sensi del comma 336 della Legge 311/2004.

 

Iniziamo analizzando i contenuti delle Legge 311/2004 con particolare attenzione ai commi 336 e 337.

 


 

Legge del 30 dicembre 2004 n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 - supplemento ordinario
Articolo 1

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

 


 

Alcuni Comuni hanno emesso atti di notifica con invito alla regolarizzazione della situazione catastale ai sensi del comma 336 articolo unico della Legge 331/2004 (Legge Finanziaria 2005).

Pubblichiamo a titolo di esempio un atto di notifica:

"L'Amministrazione Comunale ai fini delle verifiche catastali di cui al comma 336 dell'articolo unico della Legge 30,12,3004 n. 311, ha rilevato l'esistenza di incoerenze tra le informazioni agli atti in catasto e quanto risulta agli atti dello scrivente ufficio, con riferimento alle unità immobiliari ubicate in via ..... e catastalmente identificate ........
Ciò premesso ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 336 e seguenti dell'articoli unico della Legge 311 del 2004, si invita la S.V. A presentare l'atto di aggiornamento catastale mediante procedimento DOCFA di cui al DM n. 701 del 1994.
Si avverte che qualora non provvediate spontaneamente a quanto sopra richiesto, entro 90 giorni dalla notificazione del presente atto, l'adempimento verrà eseguito dall'Ufficio Provinciale del Territorio , al quale contestualmente inviata copia della presente documentazione, ponendo a vostro carico gli oneri derivanti dall'iscrizione corretta del fabbricato in catasto."

Vediamo ora cosa deve fare il cittadino dopo avere ricevuto l'atto di notifica.

Per prima cosa dovrà verificare che i presupposti della notifica siano fondati.

Quindi : è vero che l'immobile in oggetto ha subito variazioni edilizie?

Se la risposta è NO, vuole dire che il Comune si è sbagliato e quindi si dovrà attivare la procedura di annullamento dell'atto di notifica.

Se la risposta è SI, non vuole dire che le richieste del Comune siano comunque fondate: infatti non è vero che tutte le modifiche edilizie portano ad una variazione del classamento o della destinazione d'uso e non è vero che tutte le modifiche edilizie devono essere necessariamente dichiarate al catasto.

La scelta giusta è sicuramente rivolgersi ad un Tecnico esperto in materia catastale che sappia valutare la situazione e consigliarvi su cosa va fatto per mettersi in regola.

Di sicuro non bisogna prendere per buona la richiesta del Comune e procedere alla variazione catastale senza prima avere valutato la reale situazione edilizia e catastale dell'immobile.

Nel caso in cui l'immobile abbia realmente subito delle variazioni edilizie il Tecnico dovrà prestare molta attenzione all'attribuzione della categoria e classe (classamento) ed all'attribuzione della relativa rendita catastale: in presenza di spostamento di pareti divisorie interne, spostamento o apertura di porte e finestre, categoria, classe e rendita non dovrebberoo cambiare, salvo errori nel precedente classamento.

Così pure se l'immobile viene utilizzato per come è stato costruito in origine e non sono intervenute modifiche nella destinazione d'uso, la categoria dell'immobile non deve essere variata.

Vanno inoltre valutate con attenzione le variazioni edilizie che comportano la determinazione di una nuova rendita catastale, affinchè il carico fiscale sul contribuente sia equo e commisurato alle effettive caratteristiche dell'immobile.

 


 

Per informazioni e consulenze su questa delicata tematica potete contattare il Geom. A. Baccarini.