L'Avviso di Accertamento è l’atto, ovvero il documento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo svolta dall'Agenzia stessa.

L’art. 7 comma 1 della Legge n. 212/2000 stabilisce che l'Avviso di Accertamento deve essere sempre motivato secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge n. 241/1990, a pena di nullità e deve indicare:

  • gli imponibili accertati e le aliquote applicate
  • le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta
  • l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento
  • le modalità e il termine del pagamento
  • l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

L'assenza di anche uno solo di questi elementi mette il contribuente nella condizione di non potersi difendere e pertanto legittimerà la richiesta di annullamento.

Se il contribuente ritiene che vi siano i presupposti per ricorrere, dovrà farsi assistere da un difensore che, potrà predisporre e presentare il ricorso.

Legge consente al contribuente di chiedere il riesame in autotutela; infatti se il contribuente ritiene che l'Avviso di Accertamento contenga inesattezze o non sia fondato, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, chiedendo all'Agenzia di riesaminare gli elementi ed i dati su cui di basa l'Avviso stesso.

Lo strumento dell'Autotutela sarebbe sicuramente uno strumento semplice ed economico per il contribuente, peccato che però l'Agenzia non ha l'obbligo di rispondere entro un termine preciso alle istanze in Autotutela e difficilmente risponderà entro il termine prescritto dalla Legge per presentare il Ricorso. Quindi presentare un'istanza in Autotutela ed aspettare che l'Agenzia risponda in molti casi è vivamente sconsigliabile.

Il mio consiglio è quindi di nominare immediatamente un difensore che proceda entro i 60 giorni dalla notifica dell'Avviso di Accertamento alla presentazione di un Ricorso con Istanza di Reclamo (art. 17bis D.LGS 546/1992).

In pratica il difensore predispone il ricorso compresi tutti gli allegati, ma non lo deposita subito in Commissione Tributaria; il ricorso, con allegata l'istanza di Reclamo, viene depositato all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica; L'Agenzia avrà 90 giorni di tempo per esaminare i contenuti del ricorso, valutare il reclamo, avviare e concludere la procedura di mediazione; trascorsi questi 90 giorni, se l'Agenzia non ha convocato il difensore per il tentativo di mediazione o se il contribuente ritiene che la proposta di mediazione fatta dall'Agenzia non sia congrua, il Difensore potrà depositare il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale.

 


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