Ogni qual volta viene emesso un atto (avviso di accertamento, cartella esattoriale ecc.) o ci si accorge che è stato commesso un errore, è facoltà degli interessati chiedere all'Agenzia delle Entrate ( o più in generale alla pubblica amministrazione) che l'atto venga annullato (o riesaminato) o chiedere che l'errore venga corretto.

L'Agenzia, dopo avere esaminato l'istanza potrà decidere se esercitare il proprio potere di autotutela accogliendo le richieste contenute nell'istanza.

Importante capire che l'Agenzia delle Entrate non è obbligata a rispondere e non deve rispettare alcun termine per rispondere o eventualmente accogliere l'istanza.

Infatti rispondere o accogliere l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale; pertanto la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario.

Quindi oltre ad essere necessario prestare molta attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini è altrettanto importante valutare se invece di presentare l'istanza non sia preferibile presentare direttamente un ricorso con istanza di mediazione.

 


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