La definizione di unità immobiliare urbana è contenuta nell'art. 2 del Decreto n. 28/1998.

Decreto del 02/01/1998 n. 28 - Min. Finanze
Art. 1
1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale.
2. Il minimo modulo inventariale e' l'unita' immobiliare.
Art. 2
1. L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

Le precedenti definizioni di unità immobiliare erano contenute nell'art. 5 del Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. 652 e nell'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1949 n. 1142

Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. 652
art. 5 - Definizione di unità immobiliare.
Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.

Decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1949 n. 1142
art. 40 - Unità immobiliare urbana.
Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

 

Per comprendere meglio il concetto di unità immobiliare citiamo l’Istruzione II del 24 maggio 1942:

Istruzione II del 24 maggio 1942
§ 5 - Individuazione dell'Unità Immobiliare
Per riconoscere che una parte d'immobile, intero immobile o complesso di immobili costituisce unità immobiliare indipendente si deve aver riguardo essenzialmente al requisito della sua utilizzabilità autonoma secondo l'uso locale.
Si deve anche tener conto - attribuendogli notevole valore indicativo - dello stato di fatto, cioè dell'esistenza in atto di un reddito concreto proprio.
La consistenza di una unità immobiliare può comprendere parti di fabbricati (es. appartamenti, botteghe, ecc.), un intero fabbricato (es. conventi, caserme, ecc.) od anche più fabbricati (es. più edifici costituenti un'unica azienda); non può comprendere però più parti da intestare a ditte diverse. Neppure può comprendere parti rurali.
Le parti di fabbricato costituenti una unica unità immobiliare possono essere non contigue; qualora però le dette parti siano ubicate in distinti fabbricati, occorre attentamente vagliare se non costituiscano invece distinte unità immobiliari.

 


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