Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Legge 7 ottobre 1969, n. 742

Art. 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
(termini così modificati dal 1° gennaio 2015 dall'art. 16 della legge n. 162 del 2014)