Legge del 07/08/1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990

 

Articolo 3

Motivazione del provvedimento.

In vigore dal 08/03/2005

Modificato da: Legge del 11/02/2005 n. 15 Articolo 21

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni guiridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.

 


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