I fabbricati di nuova costruzione e le variazioni dei fabbricati esistenti devono essere dichiarate all’Agenzia delle Entrate utilizzando la procedura DOCFA entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori (o dalla data in cui sono servibili all’uso).

L’obbligo di denunciare al Catasto (ora Agenzia delle Entrate – Territorio) un immobile è disciplinato dall’art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652 - (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 6 maggio 1939.

Il testo in vigore è il seguente :

I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità' delle norme di cui all'art. 7.

I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.


E’ utile sapere che il termine dei 30 giorni è stato introdotto dalla Legge n. 80/2006, in conversione del Decreto-legge del 10/01/2006 n. 4.

Vediamo quindi quale è stata l’evoluzione nel tempo del termine utile entro il quale denunciare un fabbricato, ripercorrendo le modifiche a cui è stato sottoposto l’art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652.

Testo in vigore dal 06/05/1939 al 19/09/1939

I fabbricati nuovi ed ogni altro stabile costruzione nuova, di cui al precedente art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso a cui sono destinati, ancorché' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Testo in vigore dal 19/09/1939 al 09/06/1948

I fabbricati nuovi ed ogni altro stabile costruzione nuova, di cui al precedente art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso a cui sono destinati, ancorché' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Testo in vigore dal 09/06/1948 al 12/03/2006

I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità' delle norme di cui all'art. 7.

I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.


A beneficio di una migliore applicazione della norma, l’Agenzia del Territorio ( ora Agenzia delle Entrate) ha emanato la Circolare n. 3 del 11/04/2006 avente per oggetto “Nuovi termini per l'accatastamento delle unita' immobiliari urbane, ai sensi dell'art. 34-quinquies, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Ampliamento della possibilità' di pagamento dei tributi speciali catastali attraverso il deposito interno anche per le dichiarazioni DOCFA.” [Consulta il testo integrale della Circolare n. 3 del 11/04/2006.]

Il passaggio fondamentale della Circolare 3/2006 è il seguente :

“In sintesi, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in catasto relative alle unita' immobiliari di nuova costruzione, alle unita' che transitano dalla categoria esente a quella soggetta ad imposta in seguito alla perdita dei requisiti per godere dell'esenzione, nonché' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato di unita' immobiliari già' censite, viene stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data dell'evento a cui ciascuna singola disposizione riconnette l'obbligo di dichiarazione."

Fonte : CERDEF