Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652

Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 6 maggio 1939
Preambolo.
In vigore dal 06/05/1939
VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volonta' della nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la , per l'unificazione dell'imposta sui legge 26 gennaio 1865, n. 2136 fabbricati e sue modificazioni;
Visto il , per la formazione del catasto dei R. decreto 5 giugno 1871, n. 267 fabbricati;
Visto il , che disciplina l'imposta sui R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024 fabbricati e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;
Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, recante modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 sulla riforma degli ordinamenti tributari; giugno 1937, n. 1016
Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, che modifico' la composizione delle Commissioni censuarie comunali e provinciali;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 6, che modifico' la composizione della Commissione censuaria centrale;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di procedere all'accertamento dei fabbricati urbani, alla rivalutazione del relativo reddito e alla formazione di un nuovo catasto urbano;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Visto l' ; art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1

Accertamento dei fabbricati e valutazione della relativa rendita catastale.
In vigore dal 06/05/1939
E' disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di:
1) accertare la proprieta' immobiliari urbane e determinarne la rendita;
2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano

Articolo 2

Organi competenti alle operazioni di cui all'art. 1.
In vigore dal 28/01/1990
Modificato da: Legge del 30/12/1989 n. 427 Articolo 2
1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.
2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale.

Articolo 3

Dichiarazione relativa agli immobili urbani.
In vigore dal 06/05/1939
L'accertamento generale degli immobili urbani e' fatto per unita' immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:
a) dal proprietario o, se questi e' minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
c) per la societa' commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;
d) per le societa' estere, da chi le rappresenta nel Regno.
Per le associazioni, per i condomini e per le societa' e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, e' obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto.
Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della societa' o della ditta, ciascuno per la propria quota.
Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono piu' di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Articolo 4

Definizioni di immobili urbani.
In vigore dal 06/05/1939
Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

Articolo 5

Definizione di unita' immobiliare.
In vigore dal 06/05/1939
Si considera unita' immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, e' di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.

Articolo 6

Redazione della dichiarazione.
In vigore dal 06/05/1939
La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta, per ciascuna unita' immobiliare, su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato e presentata al podesta' del Comune ove l'unita' immobiliare e' situata, entro il giorno che sara' stabilito con decreto del ministro per le finanze.
La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o piu' unita' immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita.
Non sono soggetti a dichiarazione:
a) i fabbricati rurali gia' censiti nel catasto terreni;
b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze;
c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;
d) i cimiteri con le loro dipendenze;
e) i fabbricati di proprieta' della santa sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

Articolo 7

Obbligo di presentazione della planimetria.
In vigore dal 19/09/1939
Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al podesta' del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sara' fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unita' immobiliare rispetto alle proprieta' confinanti e alle strade pubbliche e private. Detta planimetria e' esente da tassa di bollo.
Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unita' immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili.

Articolo 8

Suddivisione degli immobili in categorie e classi.
In vigore dal 28/01/1990
1. Per la determinazione della rendita, le unita' immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.
2. Per ciascuna categoria e classe e' determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento.

Articolo 9

Definizione di rendita catastale.
In vigore dal 09/06/1948
1. La rendita catastale e' la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avra' luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonche' per imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie.
2. La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.
3. Per la formazione del catasto si fara' riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

Articolo 10

Fabbricati per uso industriale o commerciale.
In vigore dal 09/06/1948
1. La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' , art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'.
2. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarita' delle loro caratteristiche.

Articolo 11

Organi competenti alla determinazione delle categorie e classi e delle relative tariffe.
In vigore dal 28/01/1990
1. per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.
2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale.

Articolo 12

Tabelle degli U.T.E.: redazione e pubblicazione.
In vigore dal 09/06/1948
L'assegnazione di ciascuna unita' immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonche' l'accertamento della consistenza delle singole unita' immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unita' immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonche' la consistenza.
Per le unita' immobiliari contemplate nell'art. 10, la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale.
La tabella e' pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. Il sindaco, con suo manifesto da' notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

Articolo 13

Ricorso alle commissioni censuarie contro le tabelle dell'U.T.E.
In vigore dal 06/05/1939
Contro i dati pubblicati, ai sensi dell'art. 12, le ditte interessate possono ricorrere in prima istanza alla commissione censuaria comunale ed in seconda istanza alla commissione censuaria provinciale.
Il diritto di ricorso in seconda istanza spetta anche all'Ufficio tecnico erariale.
Contro le decisioni pronunciate dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.
I ricorsi non sospendono la procedura, salvo le rettifiche successive.

Articolo 14

Integrazione delle commissioni censuarie.
In vigore dal 06/05/1939
Soppresso da: Decreto legislativo del 08/04/1948 n. 514 Articolo 3

Articolo 15

Termine per ricorrere contro le risultanze delle tabelle U.T.E.
In vigore dal 06/05/1939
Il termine per ricorrere contro le risultanze della tabella di cui all'art. 12 e contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' stabilito in trenta giorni.

Articolo 16

Atti che compongono il nuovo catasto edilizio urbano. (N.D.R.: Vedi Titolo II D.P.R. 26 ottobre 1972 n.650.)
In vigore dal 09/06/1948
Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.
Esso e' costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana.

Articolo 17

Conservazione e aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano.
In vigore dal 06/05/1939
Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:
a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonche' rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.
Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto e' disposto nel successivo articolo 25.

Articolo 18

Adempimenti connessi alle variazioni del catasto urbano.
In vigore dal 09/06/1948
Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.
Una copia dello schedario delle partite, tenute al corrente con le successive variazioni, e' depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione.
Presso i detti Uffici e' depositata una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.
I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

Articolo 19

Diritto di scritturato per le volture relative al nuovo catasto edilizio urbano.
In vigore dal 09/06/1948
I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale.

Articolo 20

Obbligo di denuncia delle variazioni relative al possesso di immobili.
In vigore dal 09/06/1948
Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unita' variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.

Articolo 21

Modalita' di redazione delle domande di voltura.
In vigore dal 06/05/1939
Sino a quando il nuovo catasto edilizio urbano non e' attivato, le domande di voltura e di annotamenti, nonche' le denuncie di variazione nello stato e nella consistenza dei fabbricati, devono essere fatte, a parziale deroga degli articoli 6 e 47 del regolamento per la conservazione del catasto urbano, approvato con , in doppio esemplare R. decreto 24 marzo 1907, n. 237 uno dei quali, con dichiarazione di autenticita', deve dall'Ufficio ricevente essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Articolo 22

Applicazione dell'imposta sui fabbricati.
In vigore dal 06/05/1939
L'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati e' di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Articolo 23

Determinazione del reddito imponibile sulla base della rendita catastale.
In vigore dal 09/06/1948
La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte.

Articolo 24

Azione dell'ufficio e del contribuente per la determinazione del reddito effettivo.
In vigore dal 06/05/1939
L'azione dell'Ufficio e del contribuente per l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente deve essere iniziata nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati
La relativa procedura di accertamento e quella contenziosa sono pure regolate dalle disposizioni predette.

Articolo 25

Determinazione della rendita catastale a seguito della diminuzione di almeno un quinto della renditacatastale.
In vigore dal 09/06/1948
Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unita' immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.
La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.

Articolo 26

Attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.
In vigore dal 09/06/1948
Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta.
Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali, per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potra' avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni.
La data di attivazione sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Fino a quando non e' attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore.

Articolo 27

Abolizione delle revisioni parziali dei redditi dei fabbricati secondo il preesistente ordinamento.
In vigore dal 09/06/1948
Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.

Articolo 28

Denuncia relativa alle nuove costruzioni.
In vigore dal 12/03/2006
I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.
I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell' . art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150

Articolo 29

Norme tributarie che restano in vigore.
In vigore dal 09/06/1948
Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.
Tali esenzioni competono pure a quelle parti delle unita' immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.
Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.
Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla , e legge 7 giugno 1937, n. 1016 successive modificazioni. L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralita' per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni e' deferita agli Uffici tecnici erariali.

Articolo 30

Controversie relative alla formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.
In vigore dal 06/05/1939
Salvo quanto e' disposto nell'art. 13, ogni controversia fra l'Amministrazione finanziaria e le ditte interessate, relativa alla formazione od alla conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in seconda istanza alle Commissioni censuarie provinciali.
Contro le decisioni delle Commissioni provinciali sia l'Amministrazione finanziaria, sia le ditte possono ricorrere alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.

Articolo 31

Accesso alle proprieta' private. Sanzioni. (N.D.R.: V. nota del 17 marzo 2005 prot. 17628 dell'Agenzia delterritorio pubblicata in banca dati.)
In vigore dal 06/05/1939
Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano i funzionari degli uffici tecnici erariali, ed i componenti le Commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprieta' private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni.
Chiunque fa opposizione e' punito con la sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 103,00, a meno che il fatto costituisca reato piu' grave. Con la stessa pena e' punito colui che non adempie gli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28. (1)
(1) L'originaria sanzione dell'ammenda e' stata sostituita con la sanzione amministrativa dall' . L'importo della art. 39, L. 24 novembre 1981 n. 689 sanzione e' stato cosi' elevato dall'art. 1, D.L.G. Capo provv. Stato 5 ottobre 1947 n. 1208, dall'art. 114, primo e terzo comma, della cit. L. 24 e dall' . Da novembre 1981 n. 689 art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989 n. 332 ultimo, il ha aggiornato gli comma 338 dell'art. 1 L. 30 dicembre 2004 n. 311 importi suddetti ad euro 258,00 ed euro 2.066,00, per le sole fattispecie riconducibili agli artt. 20 e 28 del . La versione R.D.L. n. 652 del 1939 originaria del comma 2 era: "Chiunque fa opposizione e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, a meno che il fatto costituisca reato piu' grave. Con la stessa pena e' punito colui che non adempie gli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28".

Articolo 32

Modalita' di affidamento dei lavori per il nuovo catasto edilizio urbano.
In vigore dal 09/06/1948
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione.

Articolo 33

Richiesta di modificazioni delle tariffe relative a comuni di circoscrizioni provinciali.
In vigore dal 09/06/1948
Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle provincie limitrofe La stessa facolta' e' attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma, la Commissione censuaria centrale puo' apportare modifiche alle tariffe gia' determinate.

Articolo 34

Revisione del prospetto delle tariffe.
In vigore dal 09/06/1948
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari.
Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. 11.

Articolo 35

Norme di attuazione.
In vigore dal 09/06/1948
Il Governo del Re stabilira' con regolamento le norme per l'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100

Articolo 36

Autorizzazione alle variazioni di bilancio.
In vigore dal 09/06/1948
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 37

Entrata in vigore.
In vigore dal 09/06/1948
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.