Decreto Legge del 14/03/1988 n. 70

Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1988

Articolo 11

Effettuazione classamento catasto urbano.

1. Il classamento delle unita' immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e' stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, puo' essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unita' gia' censite aventi analoghe caratteristiche.
2. Il classamento delle unita' immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non e' stato integrato a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, puo' essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento e' stato effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento.
3. Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione e' eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento, con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni dell'articolo 4; commi terzo e quarto, 7, 8 e 12 ultimo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Le notificazioni possono essere altresi' eseguite presso gli stessi uffici a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna nelle mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull'immobile cui l'atto si riferisce o di un suo legale rappresentante.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale di cui al comma 3.

 


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